Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 21/09/2001 n. 389

- Si riporta il testo degli articoli 9 e 100 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: "Art. 9 (Riordino di strutture).

1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonchč degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente Decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, del presente Decreto legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione". "Art. 100 (Riordino di strutture).

1. Nell'ambito del riordino di cui all'art. 9 del presente Decreto legislativo č ricompreso, in particolare, l'ANAS".

- Si riporta il testo degli articoli 1, 6, comma 4 e 13 del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419: "Art. 1 (Ambito di applicazione). 1. Ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), prima parte, e 14 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominata "Legge delega", il presente Decreto si applica agli enti pubblici nazionali non svolgenti attivitā di previdenza. Esso non si applica, per contro, alle istituzioni di diritto privato e societā per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale. Agli enti di ricerca di cui all'art. 18 della Legge delega si applicano soltanto le disposizioni del presente Decreto che agli enti stessi espressamente si riferiscono, nonchč quelle compatibili con le disposizioni recate dal Decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dagli altri decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al predetto

art. 18 della Legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 č facoltativa per le amministrazioni che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici economici, gli enti parco di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, e gli enti pubblici nazionali la cui organizzazione sia stata disciplinata con decreti legislativi emanati in attuazione della Legge delega o con la Legge 25 marzo 1997, n. 68, e la Legge 3 aprile 1997, n. 94.

3. Restano ferme le disposizioni di Legge in ordine ai poteri delle autoritā di garanzia e di vigilanza". "Art. 6 (Disposizioni relative a enti particolari).

1. - 3. Omissis.

4. Ai sensi degli articoli 9 e 100 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'Ente nazionale strade (ANAS) č riordinato sulla base dei principi e criteri di cui all'art. 13 del presente Decreto, tenendo conto della sua natura di ente pubblico economico e di quanto stabilito dal Decreto legislativo di cui all'art. 1, comma 4, lettera b), della Legge delega. L'Ente č autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e nel rispetto delle norme comunitarie, a costituire societā miste con regioni, province e comuni per la progettazione, costruzione e manutenzione delle strade di rispettiva competenza, nonchč ad esercitare le attivitā di progettazione, costruzione e manutenzione di strade anche per conto e nell'interesse di regioni, province e comuni". "Art. 13 (Revisione statuaria).

1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente Decreto promuovono, con le modalitā stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia

a) attribuzione di poteri di programmazione, indirizzo e relativo controllo strategico:

1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il carattere monocratico dell'organo č adeguato alla dimensione organizzativa e finanziaria o rispondente al prevalente carattere tecnico dell'attivitā svolta o giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze conferite a regioni o enti locali;

2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un organo collegiale, denominato consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e composto da un numero di membri variabile da due a otto, in relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della gratuitā degli incarichi

b) previsione della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ente, con Decreto del Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei settori di attivitā dell'ente, con esclusione di rappresentanti del Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali

c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente, ferma restando l'attribuzione all'autoritā di vigilanza del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti, nonchč, per gli enti finanziati in misura prevalente con trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione dei programmi di attivitā

d) previsione, quando l'ente operi in materia inerente al sistema regionale o locale, di forme di intervento degli enti territorialmente interessati, o della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero della Conferenza unificata di cui al Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tali comunque da assicurare una adeguata presenza, negli organi collegiali, di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza

e) eventuale attribuzione di compiti di definizione del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da esperti designati da amministrazioni e organizzazioni direttamente interessate all'attivitā dell'ente, ovvero, per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti in prevalenza da docenti o esperti del settore

f) determinazione del compenso eventualmente spettante ai componenti degli organi di amministrazione, ordinari o straordinari, con Decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri; determinazione, con analogo Decreto, di gettoni di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo rimborso delle spese di missione

g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di rappresentanza esterna e, negli enti con organo di vertice collegiale, di poteri di convocazione del consiglio di amministrazione; previsione, per i soli enti di grande rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuitā degli incarichi, di un vice-presidente, designato tra i componenti del consiglio; previsione che il presidente possa restare in carica, di norma, il tempo corrispondente a non pių di due mandati

h) previsione di un collegio dei revisori composto di tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in rappresentanza di autoritā ministeriale e gli altri scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalitā; previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria

i) esclusione del direttore generale dal novero degli organi dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonchč ad altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio di distinzione tra attivitā di indirizzo e attivitā di gestione, di cui al Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; previsione della responsabilitā dei predetti dirigenti per il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o organo di vertice, con riferimento, ove possibile, all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio

l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione, di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dal Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286

m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni

n) determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali e dei criteri generali di organizzazione dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi, in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti interni, eventualmente soggetti all'approvazione dell'autoritā di vigilanza, ovvero ad altri atti organizzativi

o) facoltā dell'ente di adottare regolamenti di contabilitā ispirati a principi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione dell'autoritā di vigilanza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

p) previsione della facoltā di attribuire per motivate esigenze ed entro un limite numerico predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti delle materie di competenza istituzionale

q) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e dei poteri del commissario straordinario, nominato dall'autoritā di vigilanza, ovvero, per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa e finanziaria, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autoritā di vigilanza; previsione, per i soli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilitā di nominare uno o pių sub-commissari; previsione di termini perentori di durata massima del commissariamento, a pena di scioglimento dell'ente.

2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed all'attivitā di singoli enti, con particolare riferimento a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione della prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonchč le esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 ed ai quali i criteri di cui alla lettera b) del medesimo comma si applicano solo se coerenti con la natura e l'attivitā dei singoli enti e per motivate esigenze degli stessi.

3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente ai quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla data del 30 giugno 2001, si applicano, con effetto dal 1 gennaio 2002, le seguenti disposizioni

a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo che risultino composti in conformitā ai criteri di cui al comma 1, lettera a); il presidente dell'ente assume, sino a che il regolamento non č emanato e i nuovi organi non sono nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salva la possibilitā dell'autoritā di vigilanza di nominare un commissario straordinario

b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai criteri di cui al comma 1, lettera

h), sono sciolti e le relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del nuovo collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'autoritā di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso contrario, dal solo presidente del collegio.

4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali la revisione statutaria risulti intervenuta alla data del 30 giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti č prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione". Il Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242 reca: "Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le strade".

 

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